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Provvedimenti organi indirizzo politico

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012

Descrizione

L’art. 23, c.1, D. Lgs 33/2013 dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano ed aggiornano ogni sei mesi gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

  1. (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97);
  2. scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
  3. (LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97);
  4. accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Applicazione al contesto scolastico

In ambito scolastico i provvedimenti degli organi di indirizzo politico sono le delibere del Consiglio di istituto mentre i provvedimenti dei dirigenti sono le determine del Dirigente Scolastico

Link di pubblicazione alle Delibere del Consiglio di Istituto

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