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REGOLAMENTO DISCIPLINARE – TITOLO IX

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta ordinaria del 29 marzo 2023 con delibera n. 66

Descrizione

PREMESSA

Si richiamano per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull’attuazione della vigilan­za alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti.

I genitori sono chiamati a impartire ai figli l’educazione primaria (“buona educazione”, rispetto degli al­tri, superamento dell’egocentrismo, capacità di dominare l’impulsività, maturazione di una giusta ed equili­brata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle co­munità in cui essi vivono. Al momento dell’ingresso alla Scuola Primaria i genitori sono invitati a considerare quanto viene loro comunicato in sede di colloquio con gli insegnanti rispetto al comportamento del proprio figlio in un’ottica di collaborazione con la scuola. Si impegnano inoltre ad aiutare il proprio figlio ad assumere un corretto registro di comunicazione e un atteggiamento rispettoso verso gli insegnanti.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni do­vuti a un’educazione familiare carente o assente: quando necessario infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il “senso del limite” nei loro comportamenti, il rifiuto dell’aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l’accortezza nei comportamenti, il rifiuto di atteggiamenti discriminatori verso i compagni di origine non italiana o non ancora italofoni o con qualche difficoltà.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del Codice Civile).

Ai genitori inoltre spetta il compito di sostenere l’azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando, ad esempio, di criticarli in presenza dei figli.

Gli insegnanti, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all’età degli alunni e in modo coerente con le Indicazioni Nazionali e con il P.T.O.F., interventi collettivi e personaliz­zati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma or­ganizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile – Educazione alla cittadinanza e alla Co­stituzione – Educazione civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presenti ai genitori con le dovute modalità e nelle sedi opportune eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l’attuazione degli interventi necessari.

La scuola, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni o in caso di segnali di trascuratezza/disagio familiare osservati, tali da creare situazioni di rischio e di disagio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della fa­miglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal “Documento tecnico sulle nor­me di convivenza in ambito scolastico”, definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99 e presentato il 16 aprile 2008 alle Istituzioni Scolastiche:

  • informazione scritta alla famiglia;
  • comunicazione alla psicopedagogista e all’équipe territoriale (ove presenti);
  • informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (se del caso e possibilmente in accordo con la famiglia);
  • richiesta di intervento dell’Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia);
  • denuncia della presunta situazione di “abbandono educativo” alle Autorità di Pubblica sicurezza.

Nei casi di forte disagio o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a

  • segnalare la situazione ai servizi sociali competenti
  • chiedere completamento rapporto di assistenza 1:1
  • chiedere all’AT competente verifica della scolarizzabilità dell’alunno/a ai fini della tutela dell’incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico.

Nei casi di alunni in situazione di handicap (certificati o segnalati), vengono attuati interventi sanzionatori in base alle caratteristiche dell’alunno/a e dell’infrazione compiuta.

È prevista la riparazione del danno materiale da parte della famiglia, qualora lo stesso sia oggettivamente identificato.

La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali portati appresso dagli alunni.

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Ulteriori informazioni

Protocollo: Delibera n. 66 del 29-03-2023

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