OIV
LāOrganismo Indipendente di Valutazione (OIV) ĆØ un soggetto nominato in ogni amministrazione pubblica dallāorgano di indirizzo politico-amministrativo
Articolo 10, comma 8, lettera c – Programma triennale per la trasparenza e l’integritĆ
8. Ogni amministrazione ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: Amministrazione trasparente
c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;