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Stock del Debito (articolo 33 comma 1 D.lgs 14 marzo 2013, n. 33)

Comunicazione relativa all'ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33

Descrizione

L’articolo 33 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall’articolo 29 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, dispone che le pubbliche amministrazioni pubblicano l’ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Il dato relativo allo stock del debito scaduto e non pagato al 31 dicembre di ogni anno è elaborato dalla piattaforma della Ragioneria generale dello Stato AreaRGS, che attinge i dati dalla Piattaforma Crediti Commerciali (PCC) e risulta allineato con il dato contabile dell’Ente.

La piattaforma governativa fornisce anche dati relativi all’indicatore di tempo medio ponderato di pagamento e di tempo medio ponderato di ritardo.

In particolare, il dato delle stock del debito e quello del ritardo medio ponderato sono utilizzati ai fini della verifica del rispetto dei parametri richiesti dai commi 859 e ss. della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in tema di attivazione del fondo di garanzia del debito commerciale.

A partire dal 30 aprile 2024, il Ministero consiglia di effettuare le comunicazioni trimestrali in Area RGS, tenuto conto delle differenze riscontrabili dal sistema contabile dell’Ente.

COMUNICAZIONE STOCK DEL DEBITO PRIMO TRIMESTRE 2025

COMUNICAZIONE STOCK DEL DEBITO ANNO 2024

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Franco Arena

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